(massima n. 1)
Nel contesto dei contratti di arruolamento marittimo a tempo determinato, esclusa l'applicabilità della normativa generale del D.Lgs. n. 368 del 2001 e riconosciuta la rilevanza della disposizione speciale di cui all'art. 326 del codice della navigazione, la presunzione di natura indeterminata del rapporto prevista dal comma ultimo dell'art. 326 citato rappresenta una misura adeguata e idonea a prevenire abusi. Tuttavia, la ricorrenza di ripetute assunzioni a tempo determinato può configurare una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell'art. 1344 c.c., e l'accertamento della condotta fraudolenta richiede un'analisi del numero dei contratti stipulati, l'arco temporale in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale emergente dagli atti.