Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25209 del 24 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di revocatoria fallimentare, in mancanza di una norma che in via generale vieti di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito, sicché la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, in quanto, a tutela di chi risulti danneggiato da un simile atto, l'ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni, la sua inefficacia o inopponibilità nei confronti del singolo creditore o della categoria dei creditori concorsuali. Qualora, dunque, l'attività negoziale pregiudizievole per i terzi sia consistita nella stipula di un mutuo ipotecario funzionale ad effettuare pagamenti o a simulare titoli di prelazione con l'intento di favorire uno o più creditori a danno di altri, il rimedio esperibile consiste nell'azione revocatoria, la quale, comportando la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto, in quanto lesivo della par condicio creditorum, consente di escludere l'applicabilità della sanzione di nullità per illiceità della causa, ai sensi dell'art. 1344 c.c.

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