Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 23445 del 1 agosto 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice non deve oltrepassare il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea. E' contraria alle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 c.c. e alle finalità della Direttiva n. 2008/104/CE in materia di lavoro tramite agenzia la reiterazione dei contratti che non soddisfi tale criterio comportando la possibile nullità dei contratti. Quando non venga fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale riguardanti sempre lo stesso lavoratore, spetta al giudice nazionale verificare l'aggiramento delle disposizioni della Direttiva n. 2008/104/CE.

(massima n. 2)

Il fatto che il D.Lgs. n. 81 del 2015, e prima ancora il D.Lgs. n. 276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem. È compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 c.c. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dal diritto comunitario, da cui discende, secondo l'ordinamento interno, la nullità dei contratti.

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