(massima n. 1)
Qualora le parti concludano un primo contratto di locazione immobiliare senza provvedere alla sua registrazione e, poi, un altro contratto immediatamente registrato e indicante un canone inferiore, la tardiva registrazione del contratto originario, successiva a quella del secondo, non può avere l'effetto di sanarne l'invalidità - perché, altrimenti, il tardivo adempimento dell'obbligo fiscale opererebbe in danno del conduttore - con la conseguenza che solo il contratto posteriore è idoneo a regolare il rapporto corrente tra le parti.