(massima n. 1)
Nei giudizi di valore non eccedente millecento euro, il giudice di pace deve decidere secondo equità salvo i casi derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c. Le sentenze pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia.