Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16166 del 16 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, pattuita individualmente tra datore di lavoro e lavoratore, č normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, salvo diversa pattuizione (individuale o collettiva) o il consolidarsi di un uso aziendale contrario.

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