(massima n. 1)
Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, pattuita individualmente tra datore di lavoro e lavoratore, č normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, salvo diversa pattuizione (individuale o collettiva) o il consolidarsi di un uso aziendale contrario.