(massima n. 1)
L'errore sul diritto rileva soltanto se concerne circostanze esterne influenti sulla valutazione soggettiva della convenienza del negozio; deve quindi escludersi la rilevanza dell'errore quando riguarda l'esistenza delle norme imperative da cui deriva l'integrazione del negozio a norma dell'art. 1339 cod. civ., e quindi la modifica del regolamento contrattuale.