Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16522 del 13 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore sul diritto rileva soltanto se concerne circostanze esterne influenti sulla valutazione soggettiva della convenienza del negozio; deve quindi escludersi la rilevanza dell'errore quando riguarda l'esistenza delle norme imperative da cui deriva l'integrazione del negozio a norma dell'art. 1339 cod. civ., e quindi la modifica del regolamento contrattuale.

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