Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16213 del 11 giugno 2024

(4 massime)

(massima n. 1)

La disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, ha natura cogente e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti.

(massima n. 2)

L'estensione delle modificazioni anche in peius dei tassi di interesse non ha irragionevolmente leso l'affidamento dei risparmiatori sul tasso esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento poiché opera solo per il futuro e bilancia l'esigenza di tutela del risparmio con quella di contenimento della spesa pubblica in rapporto all'andamento dell'inflazione e dei mercati nel caso di titoli emessi da enti a soggettività statale.

(massima n. 3)

L'eventuale mancata messa a disposizione della tabella integrativa presso gli uffici postali può avere rilievo sotto il profilo risarcitorio solo se il risparmiatore dimostra un nesso di causalità tra l'omissione e l'esistenza di un danno.

(massima n. 4)

La variazione in peius dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali è opponibile al risparmiatore attraverso la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza necessità di ulteriori valutazioni di illecita o abusività nell'esercizio del diritto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.