(massima n. 2)
L'estensione delle modificazioni anche in peius dei tassi di interesse non ha irragionevolmente leso l'affidamento dei risparmiatori sul tasso esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento poiché opera solo per il futuro e bilancia l'esigenza di tutela del risparmio con quella di contenimento della spesa pubblica in rapporto all'andamento dell'inflazione e dei mercati nel caso di titoli emessi da enti a soggettività statale.