Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15514 del 4 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, convertito in L. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, ha natura cogente e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c., la statuizioni negoziali delle parti.

(massima n. 2)

L'emittente dei buoni postali fruttiferi č legittimamente variato il tasso per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di variazione; la prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalitā di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione.

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