Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 36581 del 30 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156 del 1973, abrogato art. 173 come novellato dal D.L. n. 460 del 1974, art. 1 convertito in L. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con D.M. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lett. "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza dal 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.

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