Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 5722 del 24 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro č corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore č effettivamente presente in ufficio, mentre č falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore č presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita. La fattispecie disciplinare di fonte legale si realizza, pertanto, non solo nel caso di alterazione o manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore č rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature o registrazioni in entrata ed in uscita. Peraltro, le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, introdotte dall'art. 55- quater, comma 1, lett. da a) ad f), e comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, costituiscono ipotesi aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva – le cui clausole, ove difformi, vanno sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, cod. civ. – per le quali compete soltanto al giudice, ex art. 2106 cod. civ., il giudizio di adeguatezza delle sanzioni.

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