(massima n. 1)
L'intermediario finanziario ha l'onere di dimostrare l'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi nei confronti dell'investitore, fornendo prove della consegna di documenti contenenti dettagli sui rischi legati agli investimenti fatti. La mancata prova da parte degli investitori riguardo alla consegna tardiva o alla mancata ricezione di tali documenti rende irrilevante qualsiasi allegazione di mancato adempimento dell'obbligo informativo incompleto.