(massima n. 1)
La responsabilitā precontrattuale, conseguente all'interruzione ingiustificata delle trattative per la stipula di un contratto di vendita, č riconducibile alla responsabilitā aquiliana. Essa implica che colui che recede debba dimostrare che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, mentre grava sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti di buona fede e correttezza.