Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12679 del 13 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā precontrattuale, conseguente all'interruzione ingiustificata delle trattative per la stipula di un contratto di vendita, č riconducibile alla responsabilitā aquiliana. Essa implica che colui che recede debba dimostrare che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, mentre grava sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti di buona fede e correttezza.

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