(massima n. 1)
In tema di responsabilitą precontrattuale, qualora sia contestata la violazione della buona fede durante le trattative ex art. 1337 c.c., il giudice deve accertare se le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a ingenerare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e se la loro interruzione sia da attribuire a un recesso ingiustificato di una delle parti. L'onere della prova grava sulla parte che invoca il recesso ingiustificato. Tale accertamento costituisce una questione di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitą salvo il caso di omesso esame di un fatto decisivo.