(massima n. 1)
La Corte di Appello non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, su appello specificamente proposto contro la sentenza di primo grado, č chiamata a valutare elementi di responsabilitā contrattuale o precontrattuale non limitati temporalmente alle sole condotte successorie a una precisa comunicazione, ma estese all'insieme delle trattative, anche se la sentenza impugnata aveva distinto temporalmente le condotte stesse.