Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15643 del 4 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Nella fattispecie di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è circoscritto al c.d. interesse negativo, che comprende le spese inutilmente erogate in vista della conclusione del contratto e i danni da perdita di favorevoli occasioni contrattuali; l'utilità persa a causa della mancata conclusione del contratto non rientra nell'ambito del danno risarcibile.

(massima n. 2)

La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 cod. civ., a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale e non contrattuale fondata sul contatto sociale qualificato.

(massima n. 3)

Il giudice non può liquidare il danno da perdita di chance se sia stata domandata la liquidazione del (diverso) danno derivante dalla perdita del risultato sperato e viceversa, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel processo civile.

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