Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3217 del 5 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di responsabilità precontrattuale, l'art. 1337 c.c. impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nella fase di formazione del contratto, adempiendo a doveri di informazione e chiarezza in merito a tutto quanto possa riguardare l'interesse della controparte.

(massima n. 2)

La qualificazione dell'azione come responsabilità precontrattuale può offrire una tutela più incisiva ed efficace rispetto alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., sia in termini di prescrizione che per la ripartizione dell'onere della prova.

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