(massima n. 1)
In materia di responsabilitą precontrattuale, il disposto dell'art. 1337 c.c. - il quale prevede che le parti, sia nella fase delle trattative, sia nella formazione del contratto, debbano comportarsi secondo buona fede - non rileva soltanto nel caso di mancata conclusione del contratto, ma deve essere considerata una clausola con valore generale. Pertanto, la suddetta norma assume rilievo anche quando il contratto viene concluso validamente ma si ritiene essere, tuttavia, pregiudizievole per la parte che ha subito il comportamento contrario alla buona fede.