(massima n. 1)
In caso di conflitto di competenza, il richiamo all'art. 27 cod. proc. pen. contenuto nell'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. deve intendersi come riferito esclusivamente alle sorti della misura cautelare, adottata dal giudice ritenuto incompetente, all'esito della decisione sul conflitto. (Vedi: Sez. U, n. 14 del 1994, Rv. 198217-01; Sez. U, n. 1 del 1996, Rv. 204164-01).