(massima n. 1)
Presupposto per la configurabilità di un conflitto di competenza è la contemporanea cognizione, o il contestuale rifiuto di prendere cognizione, del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, da parte di due o più giudici; inoltre il conflitto deve essere attuale, e non soltanto possibile, non essendo ammessa una denuncia di parte finché il giudice non sia stato investito della cognizione sul fatto; ne consegue che, il g.i.p., investito di una richiesta di archiviazione, abbia restituito gli atti al Pubblico Ministero affinché questi provveda a trasmetterli alla Procura di altra sede, ritenuta competente, il Pubblico Ministero ricevente non è legittimato a chiedere al proprio g.i.p. di elevare conflitto negativo di competenza, e il conflitto così sollevato deve perciò essere dichiarato insussistente.