(massima n. 1)
È ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale, in quanto, anche in tal caso, si determina, per effetto di due decisioni contrastanti, una situazione di stasi processuale riconducibile a uno dei "casi analoghi" di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., la cui risoluzione è rimessa alla Corte di cassazione.