(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, l'omessa notifica al difensore, ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen., dell'avviso di deposito dell'ordinanza che, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., ha disposto la misura, non determina la perdita di efficacia del provvedimento che scaturisce solo dalla sua mancata tempestiva conferma da parte del giudice competente.