(massima n. 1)
Il termine di venti giorni di cui all'art. 27 c.p.p. attiene solo all'esecutività della misura adottata, ma non concerne il potere-dovere del giudice competente di emettere l'ordinanza cautelare, non essendovi una preclusione sul punto. Il giudice a cui sono trasmessi gli atti ha dunque facoltà di emettere, sulla base di un'autonoma valutazione delle condizioni legittimanti, ancorché desunte dagli stessi fatti, un provvedimento cautelare che ha una autonomia strutturale rispetto al precedente ad effetti interinali e che in realtà solo impropriamente può considerarsi di "conferma" o di "reiterazione" di quello precedente.