(massima n. 1)
In tema di misure cautelari disposte da giudice incompetente, non č necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia a seguito della rinnovazione della misura ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., a meno che non siano contestati all'indagato fatti nuovi, idonei ad incidere significativamente sull'episodio addebitato, rendendolo diverso o ulteriore. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che le sopravvenute dichiarazioni rese da un coindagato rendessero necessaria la rinnovazione dell'interrogatorio, in quanto meramente confermative di elementi di fatto giā acquisiti).