(massima n. 1)
In tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine di venti giorni ex art. 27 cod. proc. pen., entro cui dev'essere disposta la rinnovazione del provvedimento emesso dal giudice incompetente, determina la perdita di efficacia della misura, ma non preclude la possibilitą, per il giudice competente, di adottare una nuova misura cautelare di identico contenuto e basata sui medesimi presupposti, con autonomo provvedimento che non richiede motivazione rafforzata quanto alla sopravvenuta gravitą del "periculum in mora".