(massima n. 1)
La misura cautelare emessa dal giudice dichiaratosi incompetente e non rinnovata, ex art. 27 cod. proc. pen., dal giudice indicato come competente perde efficacia anche se quest'ultimo abbia sollevato conflitto di competenza, avendo egli l'obbligo di provvedere, in quanto la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento né la previsione di cui all'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. consente di ritenere che la prima ordinanza cautelare resti efficace fino alla decisione sul conflitto.