(massima n. 1)
La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione č vincolante nel corso del processo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 627 e 25 c.p.p., salvo che risultino "nuovi fatti" - da intendersi solo quali accadimenti storici e non anche situazioni o qualificazioni giuridiche o mere valutazioni - che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione. Tale principio č estendibile alla questione sulla competenza quanto alla definizione di "fatto nuovo".