Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1878 del 7 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Affinché la questione di rimessione pregiudiziale alla Corte di cassazione sia validamente devoluta, non č sufficiente che il giudice rimettente si limiti a prendere atto dell'esistenza della quaestio, atteso che una tale evenienza condurrebbe semplicemente ad una rimessione di tipo sostanzialmente esplorativo o meramente espressivo di un proprio inarticolato dubbio, dovendo, invece, lo stesso non solo esporre la quaestio ed analizzarla ma anche segnalare, abdicando diversamente ai propri abituali compiti in materia di determinazione del giudice territorialmente competente, le ragioni che gli impediscono di risolvere la questione con gli ordinari strumenti procedurali. Dunque essendo in sostanza l'ordinanza di rimessione l'atto propulsivo del procedimento incidentale previsto dall'art. 24-bis c.p.p., sarą compito dell'organo giurisdizionale rimettente specificare con la dovuta puntualitą sia le ragioni che lo hanno indotto ad attivare lo strumento in questione sia fornire alla Corte di Cassazione gli elementi in base ai quali egli ha ritenuto, non facendo uso degli ordinari mezzi processuali che l'ordinamento gli appresta, di dovere ricorrere, onde definire il tema della competenza territoriale, a tale definitiva istanza processuale.

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