(massima n. 1)
La competenza per materia si determina al momento dell'esercizio dell'azione penale, sicchè, il giudice dell'impugnazione legittimamente può attribuire, ai sensi dell'art.597, comma terzo, cod.proc.pen., una diversa e più grave qualificazione giuridica al fatto, anche nel caso in cui, per effetto della riqualificazione, il reato più grave sia, a seguito di una modifica normativa sopravvenuta nel corso del giudizio, di competenza di un giudice superiore a quello di primo grado, a condizione che detto reato fosse di competenza del primo giudice al momento dell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la riqualificazione in deturpamento di beni immobili dell'originaria contestazione di danneggiamento, sul presupposto che entrambe le fattispecie erano di competenza del giudice di pace prima delle modifiche introdotte con la l.n.94 del 2009, entrata in vigore successivamente all'esercizio dell'azione penale).