(massima n. 1)
In tema di appello cautelare, il tribunale che, anche d'ufficio, rilevi l'incompetenza per materia o funzionale del giudice, deve annullare, a norma dell'art. 24 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa a ordinanza di sostituzione della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari adottata da giudice per le indagini preliminari funzionalmente incompetente e annullata dal tribunale, con conseguente ripristino della misura sostituita e trasmissione degli atti al giudice competente, in cui la Corte ha affermato l'inapplicabilitą in via analogica della disposizione eccezionale di cui all'art. 27 cod. proc. pen. relativa alla sola ordinanza applicativa della misura e non a quella di sostituzione della stessa).