(massima n. 1)
Dopo la sentenza dichiarativa di incompetenza da parte del tribunale e la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente, quest'ultimo può liberamente determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale, potendo formulare anche una richiesta di archiviazione del procedimento. (In motivazione, la Corte ha però escluso che il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta di archiviazione, presentata dopo la declaratoria di incompetenza, dia luogo ad abnormità, non determinando alcuno stallo irreversibile del procedimento).