(massima n. 1)
Il rilievo, in sede di legittimitą, del difetto di competenza per territorio comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. (In motivazione la S.C., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, ha sottolineato l'esigenza di evitare che sia impedito all'imputato di poter accedere al rito abbreviato davanti al giudice naturale e di assicurare l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero istituito presso l'ufficio giudiziario competente).