Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29625 del 19 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art. 491, cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie, sicché, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non tempestivamente sottoposti dalla parte, anche se collegati a sopravvenienze istruttorie tali da giustificare, in astratto, lo spostamento della competenza.

(massima n. 2)

In tema di delitti contro la fede pubblica, l'assemblaggio di parti di un prodotto (nella specie, orologi) recanti marchio contraffatto, volto a creare un nuovo oggetto, a sua volta connotato da falsità del marchio, integra il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. che non può ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 474 cod. pen. poiché questo ha riguardo alla mera introduzione nello Stato o alla messa in vendita di prodotti, recanti un marchio non originale, già completi in ogni loro parte.

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