(massima n. 1)
Allorchè l'Agente di riscossione ricorre alla facoltà di notificazione a mezzo posta, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890 del 1982. Da ciò ne consegue che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (come nella fattispecie), non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione e la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Non è, quindi, ravvisabile profilo di nullità e/o inesistenza, per la semplice ragione che l'attività complessivamente svolta dall'Agente postale sia quella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto in relazione alla previsione di cui al D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26 è assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dal codice civile, attesa la natura di atto pubblico spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessita che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso.