(massima n. 1)
In tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento č assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilitą di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata, pur riportando un numero identificativo diverso da quello risultante dall'avviso di accertamento, era a quest'ultimo riconducibile, trattandosi di mero errore materiale, poiché era inverosimile che nello stesso giorno fossero stati notificati due atti impositivi diversi per una sola cifra).