Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 34348 del 7 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazione di una sentenza a mezzo PEC, č senz'altro valida la firma digitale in formato "PAdES", che significa PDF Basic, rispetto alla quale il formato "PAdES-BES" (o "PAdES" Part 3) costituisce una mera variante avanzata che viene riconosciuta correttamente solo dalla versione 10 del software Adobe. Cosė che in caso di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite PEC, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali, ai sensi dell'art. 1335, cod. civ., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullitā della notifica, č tenuto a dimostrare le difficoltā di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico. Inoltre in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformitā, č idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui č onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.

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