Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 18150 del 26 giugno 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

In caso di notifica dell'atto impositivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l'involucro contenga plurimi atti e il destinatario ne riconosca solo uno, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., che l'autore della comunicazione fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione; a tale fine l'indicazione dei numeri degli atti sull'avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12, D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l'agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova.

(massima n. 2)

In materia tributaria, ove l'involucro della raccomandata contenga plurimi avvisi di accertamento, e il destinatario ne riconosca solo uno, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., che l'autore della comunicazione fornisca la prova che l'involucro conteneva anche l'altro.

(massima n. 3)

In caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l'involucro contenga plurime cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., che l'autore della comunicazione fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. A tale fine l'indicazione dei numeri delle cartelle sull'avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l'agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova. Ove, infatti, si è in presenza della notifica con un unico plico di più avvisi di accertamento specificamente individuati, stante la connessione oggettiva e soggettiva dei vari atti di accertamento, nonché la contestualità della loro formazione, l'unicità della spedizione rappresenta una soluzione finalizzata ad una maggiore praticità ed economicità.

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