(massima n. 1)
A norma dell'art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario, come il licenziamento, si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilitą di averne notizia. Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilitą equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione. Affinché tale presunzione legale sia superata, č necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilitą di averne notizia senza colpa del destinatario. Pertanto, occorre, in caso di contestazione in giudizio, procedere ad un accertamento di fatto, che deve fondarsi su un governo logico, coerente e motivato delle risultanze probatorie, soltanto in questi limiti censurabile in sede di legittimitą.