(massima n. 1)
Il recesso del datore di lavoro č un negozio unilaterale recettizio che produce effetto, ex art. 1334 c.c., nel momento in cui il lavoratore ne riceve l'intimazione, rispetto al quale deve pertanto compiersi la verifica dei requisiti per la sua validitā. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la nullitā del licenziamento, per superamento del periodo di comporto, intimato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 26, comma 1-quinques del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif. in l. n. 126 del 2020 che - ad integrazione dell'art. 87, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 - ha escluso la computabilitā in detto periodo dell'assenza dovuta alla positivitā al Covid-19, rigettando il ricorso con cui si sosteneva l'inapplicabilitā di tale esclusione all'assenza cosė motivata, ma verificatasi in epoca precedente all'integrazione).