(massima n. 1)
Il negozio traslativo di diritti reali non č suscettibile di essere perfezionato con la modalitā di cui all'art. 1333 c.c., qualora essa consista esclusivamente in una manifestazione unilaterale da parte di colui che assume gli obblighi derivanti dal contratto e non sia stata in alcun modo indirizzata al destinatario dei suoi effetti. (Fattispecie in cui la S.C. ha affermato essere inidonea, ex art. 1333 c.c., la scrittura intervenuta tra il "de cuius", proprietario di un immobile e uno dei suoi figli, al trasferimento a favore di altro figlio, estraneo all'accordo, della proprietā della quota del 25% del bene).