Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20118 del 22 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di comodato di bene immobile stipulato per la soddisfazione di esigenze abitative familiari, anche se il collegamento con tali esigenze non era previsto inizialmente, la destinazione d'uso dell'immobile può essere desunta dalla condotta delle parti e dalle circostanze del caso concreto. La volontà del comodante di assegnare il bene all'uso familiare può emergere da indizi e comportamenti successivi alla stipula del contratto, senza necessità di una specifica pattuizione formale.

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