Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 13958 del 20 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti a formazione progressiva, l'accertamento della conclusione dell'accordo con la conoscenza dell'accettazione da parte del proponente, presupponendo la conformitą di questa alla proposta ex art. 1326, commi 1 e 5, c.c., impone al giudice di merito d'indagare, anche d'ufficio, sul piano giuridico prima ancora che su quello di merito, se tra proposta ed accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto concluso un contratto di retrocessione, anche se l'ente pubblico aveva manifestato solo una mera disponibilitą alla stipulazione e non era stato raggiunto un accordo definitivo sul corrispettivo).

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