Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4400 del 19 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di conclusione del contratto, la norma dell'art. 1326 c.c., comma 4, è posta nell'esclusivo interesse del proponente, con la conseguenza che egli può rinunciare agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta accontentandosi di una adesione manifestata in forma diversa.

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