Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16143 del 11 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Il silenzio mantenuto dal titolare dei buoni postali a seguito delle variazioni operate dal D.M., senza esercizio esplicito ed inequivoco del diritto di recesso, non può essere considerato come consenso alla prosecuzione del contratto alle nuove condizioni.

(massima n. 2)

La normativa contenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, ha natura cogente e come tale è idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti.

(massima n. 3)

L'applicazione dell'art. 1339 c.c., nel caso dei buoni postali fruttiferi emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., comporta una sostituzione automatica delle clausole contrattuali relative ai tassi d'interesse in presenza delle norme cogenti previste dall'ex art. 173 del D.P.R. n. 156/1973.

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