(massima n. 1)
In tema di accertamento dell'alea nella rendita vitalizia, la cui mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne determina la nullitā, č necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della "equivalenza del rischio", cioč se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante un'uguale probabilitā di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell'entitā della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilitā di sopravvivenza del beneficiario; ne consegue che l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, per l'etā e le condizioni di salute del vitaliziato, giā al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite. (Nella specie, la S.C. nel confermare la statuizione di nullitā della sentenza impugnata, ha ritenuto insussistente l'equivalenza di rischio sul rilievo che la vitaliziata, al momento della conclusione del contratto, aveva solo 48 anni e, quale dipendente da molti anni della societā vitaliziante, aveva buona conoscenza della situazione economica della stessa).