(massima n. 1)
La causa concreta del contratto deve essere intesa come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, e non solo come sua mera ed astratta funzione economico-sociale. Pertanto, in presenza di un'operazione contrattuale volta ad un fine pratico vietato dall'ordinamento o contrario all'ordine pubblico, può configurarsi la nullità del contratto stesso ex artt. 1418-1325, n. 2, cod. civ.