Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3451 del 7 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La causa concreta del contratto deve essere intesa come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, e non solo come sua mera ed astratta funzione economico-sociale. Pertanto, in presenza di un'operazione contrattuale volta ad un fine pratico vietato dall'ordinamento o contrario all'ordine pubblico, può configurarsi la nullità del contratto stesso ex artt. 1418-1325, n. 2, cod. civ.

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