Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 32337 del 21 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualitą di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrato il suddetto requisito nel caso di una convenzione, sottoscritta dai professionisti proponenti, che era stata allegata e richiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, aveva proceduto al conferimento del relativo incarico).

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