(massima n. 1)
La separazione dei processi, a norma dell'art. 18, comma primo , lett. b), cod. proc. pen., nonostante la clausola di riserva iniziale concernente la necessitą di mantenere unita la regiudicanda, deve ritenersi imposta in caso di sospensione del procedimento nei confronti di uno o pił imputati, in special modo nelle ipotesi, in cui la causa della sospensione risulti protrarsi sostanzialmente "sine die". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di separazione del processo nei confronti di un coimputato in conseguenza di un'incapacitą mentale sopravvenuta determinata dal morbo di Alzheimer).