(massima n. 1)
In tema di impugnazione, il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio delle posizioni di taluno degli imputati o del procedimento relativo ad alcune delle vittime del reato, ha natura ordinatoria e, per il principio di tassativitą delle impugnazioni, deve ritenersi inoppugnabile.