(massima n. 1)
La riunione di processi, regolata dagli artt. 17 - 19 c.p.p., costituisce un provvedimento meramente discrezionale del giudice, sicché non si configura alcuna nullità se - pur in mancanza di un motivato provvedimento - vi sia stato un implicito rigetto dell'istanza di riunione. Per tale ragione si è, in modo condivisibile, specificato che, in tema di riunione e separazione dei processi, pure nel caso di inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 c.p.p., non è prevista alcuna sanzione di nullità, nè è contemplato alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento. Con particolare riferimento al provvedimento di rigetto dell'istanza di riunione, neppure esso è suscettibile di impugnazione, in quanto la mancata riunione non può incidere sulla decisione del merito, del resto essendo ordinariamente possibile la veicolazione in ciascuno dei processi degli elementi di cui la parte richiedente la riunione intenda avvalersi, sia mediante l'acquisizione di prove di altro procedimento (art. 238 c.p.p.), sia mediante l'escussione di persone imputate in procedimento connesso o collegato (art. 210 c.p.p.).